405.400
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CH-TI
Art. 8 Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr) Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)
Art. 8 Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)
1 Il segretariato è condotto dal Segretariato generale della CDPE.
2 Il segretariato svolge in particolare i seguenti compiti
a. procedere regolarme nte al rilevamento delle spese,
b. esaminare ed elaborare proposte di adattamento dell’importo dei contributi,
c. info rmare i cantoni firmatari,
d. disporre la coordinazione, e
e. regolare le questioni di procedura.
3 Il Comitato della CDPE costituisce un gruppo di lavoro per la consulenza al segretariato e per l’elaborazione delle proposte da sottoporre alla Conferenza dei cantoni firmata ri.
4 Le spese di segretariato derivanti dall’applicazione del presente accordo sono a carico dei cantoni firmatari e ripartite proporzionalmente al numero d’abitanti. La fatturazione avviene annualmente.
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Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)
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