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CH-TI
Art. 7 Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr) Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)
Art. 7 Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)
1 La Conferenza dei cantoni firmatari è composta di un rappresentante per ogni cantone che ha aderito all’accordo. La Confederazione può parteciparvi a titolo consultivo.
2 La Conferenza dei cantoni firmatari ha i seguenti compiti
a. definire l’importo dei c ontributi secondo l’articolo 5,
b. definire le regole e l’importo dei contributi versati per l’indennizzo delle prestazioni secondo l’articolo 6, capoverso 2.
3 Decisioni secondo il capoverso 2, lettere a e b, richiedono la maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza.
4 Il Comitato della CDPE prepara le pratiche per la Conferenza dei cantoni firmatari.
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Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)
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