Art. 5 Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr) Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)
Art. 5 Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)
1 Per l’indennizzo valgono contributi forfetari, graduati in funzione del tipo di formazione (tempo pieno / tempo parziale / singole lezioni).
2 La definizione dell’importo dei contributi si basa sui seguenti principi
a. Sono rilevate le spese medie di formazione per persona e per anno. Determinante per il calcolo dei contributi sono le spese medie nette di formazione, cioè le spese d’esercizio e d’infrastruttura meno eventuali tasse di frequenza e contributi di terzi. Per le scuole a tempo pieno si deducono anche i sussidi federali.
b. Per le spese d’infrastruttura è computata una percentuale forfetaria dell’importo netto delle spese d’esercizio, secondo la lettera a. La percentuale forfe taria è indicata nell’allegato.
c. I contributi versati nel quadro dell’accordo coprono il 90% delle spese medie nette di formazione rilevate per perso na e per anno.
3 L’adattamento dei contributi si esegue annualmente e ha effetto due anni più tardi.
4 Il contributo è dovuto per un anno scolastico completo. La data di riferimento per stabilire gli effettivi delle persone in formazione da tenere in considerazione è determinata nell’allegato.