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Art. 4 Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr) Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)

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Art. 4 Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)

1 Per l’insegnamento professionale nelle scuole professionali di base, cantone debitore è il cantone dove si svolge il tirocinio. Quest’ultimo decide sulla destinazione di una persona in formazione a una scuola di formazione professionale situata fuori dalle frontiere cantonali, in accordo con il cantone nel quale questa si situa. L’iscrizione avviene in conformità alla procedura in vigore in quest’ultimo cantone.

2 Nel caso di persone in formazione in scuole a tempo pieno o in scuole di maturità professionale dopo il tirocinio, cantone debitore è il cantone di domicilio al momento dell’avvio della formazione a condizione che abbia autorizzato la frequenza di un istituto di formazione fuori dal cantone. L’autorizzazione deve essere allegata al formulario d’iscrizione.

3 È considerato cantone di domicilio

a. il cantone d’attinenza per le persone in formazione di nazionalità svizzera, i cui genitori risiedono all’estero o che, orfani di padre e di madre, vivono all’estero. Nel caso ci fossero più cantoni d’attinenza, è presa in considerazione l’attinenza più recente, su riserva della lettera d,

b. il cantone di assegnazione per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni che sono orfani di padre e di madre o i cui genitori risiedono all’estero, su riserva della lettera d,

c. il cantone di domicilio civile per gli stranieri maggiorenni, orfani di padre e di madre, oppure i cui genitori risiedono all’estero, su riserva della lettera d,

d. il cantone nel quale le persone in formazione maggiorenni hanno risieduto senza interruzione durante almeno due anni e dove hanno svolto, senza essere contemporaneamente in formazione, un’attività lucrativa che ha permesso loro d’essere indipendenti; la gestione di una economia domestica familiare e l’adempimento di servizio militare sono considerati come attività lucrative,

e. in tutti gli altri casi, il cantone di domicilio civile dei genitori o dove ha sede l’autorità tutoria con la più recente competenza.

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