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Art. 9 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale

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Art. 9 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale

1 La formazione iniziale dei docenti e del personale della pedagogia speciale operanti con i bambini e i giovani si basa sui regolamenti di riconoscimento della CDPE o sul diritto federale.

2 I cantoni concordatari lavorano assieme allo sviluppo di un’offerta adeguata di formazione continua.

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