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Art. 8 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale

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Art. 8 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale

I livelli d’esigenza nel settore della pedagogia speciale sono adattati a partire dagli obiettivi d’apprendimento previsti nei piani di studio e negli standard di formazione della scuola regolare e considerano i bisogni e le capacità individuali del bambino e del giovane.

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