405.300
CH-TI
Art. 8 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale
Art. 8 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale
I livelli d’esigenza nel settore della pedagogia speciale sono adattati a partire dagli obiettivi d’apprendimento previsti nei piani di studio e negli standard di formazione della scuola regolare e considerano i bisogni e le capacità individuali del bambino e del giovane.