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Art. 7 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale

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Art. 7 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale

1 I cantoni concordatari utilizzano nelle loro legislazioni, nei loro concetti e nelle loro pratiche del settore della pedagogia speciale e nelle direttive corrispondenti

a. una terminologia comune;

b. degli standard uniformi di qualità in materia di prestazioni, e

c. una procedura standard di valutazione per determinare i bisogni individuali, secondo l’art. 6 cpv. 3.

2 La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) è responsabile dello sviluppo e della validazione scientifica degli strumenti comuni definiti al cpv. 1. A questo scopo essa consulta le organizzazioni nazionali mantello dei docenti, dei genitori e degli istituti per bambini e giovani in situazione di handicap.

3 Gli strumenti comuni sono approvati dall’Assemblea plenaria della CDPE con una maggioranza di due terzi dei suoi membri. La loro revisione è svolta dai cantoni concordatari secondo una procedura analoga.

4 L’offerta di base in pedagogia speciale è inclusa nel monitoraggio nazionale del sistema educativo.

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