Art. 7 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale
Art. 7 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale
1 I cantoni concordatari utilizzano nelle loro legislazioni, nei loro concetti e nelle loro pratiche del settore della pedagogia speciale e nelle direttive corrispondenti
a. una terminologia comune;
b. degli standard uniformi di qualità in materia di prestazioni, e
c. una procedura standard di valutazione per determinare i bisogni individuali, secondo l’art. 6 cpv. 3.
2 La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) è responsabile dello sviluppo e della validazione scientifica degli strumenti comuni definiti al cpv. 1. A questo scopo essa consulta le organizzazioni nazionali mantello dei docenti, dei genitori e degli istituti per bambini e giovani in situazione di handicap.
3 Gli strumenti comuni sono approvati dall’Assemblea plenaria della CDPE con una maggioranza di due terzi dei suoi membri. La loro revisione è svolta dai cantoni concordatari secondo una procedura analoga.
4 L’offerta di base in pedagogia speciale è inclusa nel monitoraggio nazionale del sistema educativo.