Legislator Giurisprudenza & Legislazione
405.300 CH-TI

Art. 6 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale

Apri la fonte ufficiale Atto completo (16 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 6 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale

1 I cantoni concordatari designano le autorità competenti incaricate dell’attribuzione delle misure di pedagogia speciale.

2 Le autorità competenti per l’attribuzione delle misure di pedagogia speciale designano i prestatari delle prestazioni.

3 La determinazione dei bisogni individuali prevista dall’art. 5 cpv. 1 avviene nell’ambito di una procedura di valutazione standard, affidata dalle autorità competenti a dei servizi incaricati della valutazione distinti dai prestatari.

4 La pertinenza delle misure attribuite è riesaminata periodicamente.

← Art. 5 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale Art. 7 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →