405.300
CH-TI
Art. 6 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale
Art. 6 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale
1 I cantoni concordatari designano le autorità competenti incaricate dell’attribuzione delle misure di pedagogia speciale.
2 Le autorità competenti per l’attribuzione delle misure di pedagogia speciale designano i prestatari delle prestazioni.
3 La determinazione dei bisogni individuali prevista dall’art. 5 cpv. 1 avviene nell’ambito di una procedura di valutazione standard, affidata dalle autorità competenti a dei servizi incaricati della valutazione distinti dai prestatari.
4 La pertinenza delle misure attribuite è riesaminata periodicamente.