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Art. 5 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale

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Art. 5 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale

1 Qualora i provvedimenti applicati prima dell’i nizio della scolarità o nell’am bito della scuola regolare risultino insufficienti, una decisione riguardante l’attribuzione di misure supplementari deve essere presa in seguito all’accertamento dei bisogni individuali.

2 Le misure supplementari si caratterizzano per alcuni o per l’insieme dei seguenti criteri

a. una lunga durata;

b. una forte intensità;

c. un’alta specializzazione dell’operatore che le applica, così come

d. delle conseguenze sensibili sulla quotidianità, sull’ambiente sociale e sul percorso di vita del bambino o del giovane.

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