405.300
CH-TI
Art. 5 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale
Art. 5 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale
1 Qualora i provvedimenti applicati prima dell’i nizio della scolarità o nell’am bito della scuola regolare risultino insufficienti, una decisione riguardante l’attribuzione di misure supplementari deve essere presa in seguito all’accertamento dei bisogni individuali.
2 Le misure supplementari si caratterizzano per alcuni o per l’insieme dei seguenti criteri
a. una lunga durata;
b. una forte intensità;
c. un’alta specializzazione dell’operatore che le applica, così come
d. delle conseguenze sensibili sulla quotidianità, sull’ambiente sociale e sul percorso di vita del bambino o del giovane.