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Art. 4 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale

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Art. 4 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale

1 L’offerta di base della pedagogia speciale comprende

a. la consulenza e il sostegno, l’educazione precoce speciale, la logopedia e la psicomotricità;

b. le misure di pedagogia speciale nella scuola regolare o nella scuola speciale, così come

c. la presa a carico in strutture diurne o a carattere residenziale in un istituto di pedagogia speciale.

2 I cantoni assumono l’organizzazione dei trasporti necessari e i relativi costi per i bambini e i giovani in situazione di handicap che non possono spostarsi con i propri mezzi dal domicilio alla scuola e/o all’ambulatorio.

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