405.300
CH-TI
Art. 4 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale
Art. 4 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale
1 L’offerta di base della pedagogia speciale comprende
a. la consulenza e il sostegno, l’educazione precoce speciale, la logopedia e la psicomotricità;
b. le misure di pedagogia speciale nella scuola regolare o nella scuola speciale, così come
c. la presa a carico in strutture diurne o a carattere residenziale in un istituto di pedagogia speciale.
2 I cantoni assumono l’organizzazione dei trasporti necessari e i relativi costi per i bambini e i giovani in situazione di handicap che non possono spostarsi con i propri mezzi dal domicilio alla scuola e/o all’ambulatorio.