405.300
CH-TI
Art. 3 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale
Art. 3 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale
Dalla nascita all’età di venti anni compiuti, i bambini e i giovani che risiedono in Svizzera hanno diritto a misure appropriate di pedagogia speciale a condizione che
a. prima della scolarizzazione: se è accertato uno sviluppo limitato o compromesso o se, verosimilmente, non potranno seguire una scolarizzazione regolare senza un sostegno specifico;
b. durante la scuola obbligatoria: se è accertato che sono ostacolati nelle loro possibilità di sviluppo e di formazione al punto da non potere o non più poter seguire l’insegnamento nella scuola regolare senza un sostegno specifico, oppure quando un altro bisogno educativo particolare è stato accertato.