405.300
CH-TI
Art. 2 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale
Art. 2 Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale
La formazione nel settore della pedagogia speciale si basa sui seguenti principi
a. la pedagogia speciale è parte integrante del mandato pubblico di formazione;
b. le soluzioni integrative sono da preferire a quelle di separazione nel rispetto del benessere e delle possibilità di sviluppo del bambino o del giovane e tenendo conto dell’ambiente e dell’organizzazione scolastica;
c. il principio di gratuità prevale nell’ambito della pedagogia speciale; una partecipazione finanziaria può essere richiesta ai detentori dell’autorità parentale per i pasti e per la presa a carico;
d. i detentori dell’autorità parentale sono associati alla procedura decisionale relativa all’attribuzione delle misure di pedagogia speciale.