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Art. 9 Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano - 11/18 dicembre 2007 Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano - 11/18 dicembre 2007

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Art. 9 Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano - 11/18 dicembre 2007 · 11/18 dicembre 2007

La presente Convenzione può essere disdetta dalle parti con un preavviso di 12 mesi per la fine di un anno scolastico (31 agosto). La prima volta per la fine dell’anno scolastico 2010/11 (31 agosto 2011).

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