Art. 5 Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano - 11/18 dicembre 2007 Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano - 11/18 dicembre 2007
Art. 5 Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano - 11/18 dicembre 2007 · 11/18 dicembre 2007
[2] 1 Per ogni allievo residente in un comune del Grigioni Italiano il Cantone dei Grigioni versa al Cantone Ticino un contributo di
a) fr. 15’000.–, per la frequenza della Scuola specializzata;
b) fr. 15’000.–, per la frequenza del liceo e dell a Scuola cantonale di commercio;
c) fr. 44’000.--, per la frequenza della scuola speciale, escluse le spese di trasporto. [3]
2 Per la frequenza di scuole professionali di base definite dall’Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base vale il relativo importo.
3 Per la frequenza di scuole specializzate superiori definite dall’Accordo intercantonale sulle scuole professionali superiori vale il relativo importo.
[2] Modifica del 16 gennaio 2009 - BU 2009, 205.
[3] Modifica del 1 settembre 2016 - BU 2017, 125.