Art. 4 Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano - 11/18 dicembre 2007 Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano - 11/18 dicembre 2007
Art. 4 Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano - 11/18 dicembre 2007 · 11/18 dicembre 2007
1 Per agevolare l’avvicinamento dei programmi svolti nelle scuole secondarie del Grigioni Italiano ai programmi scolastici ticinesi vengono organizzati incontri regolari tra i dirigenti scolastici delle scuole medie superiori del Ticino e quelli delle scuole secondarie del Grigioni Italiano.
2 Gli insegnanti e dirigenti scolastici delle scuole del Grigioni Italiano hanno inoltre la possibilità di fruire dei servizi di documentazione e di frequentare corsi di aggiornamento organizzati dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino, secondo modalità da convenire tra i due Dipartimenti.
3 I due Dipartimenti collaborano nell’attuazione dell’Accordo intercantonale HarmoS nella Svizzera italiana, in particolare nell’ambito dei piani di studio, dei mezzi d’insegnamento e degli standard di valutazione.