Art. 3 Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano - 11/18 dicembre 2007 Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano - 11/18 dicembre 2007
Art. 3 Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano - 11/18 dicembre 2007 · 11/18 dicembre 2007
1 Possono frequentare la scuola media di Castione gli allievi di Monticello (frazione di S. Vittore) che hanno frequentato la scuola elementare di Lumino, così autorizzati dal Municipio di S. Vittore. Il contributo di fr. 7500.– per allievo è a carico del Comune ed è versato direttamente secondo le modalità previste dagli art . 6 e 7. [1]
2 Possono frequentare le scuole speciali del Canton Ticino gli allievi del Grigioni Italiano, così autorizzati dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e della protezione dell’ ambiente del Cantone dei Grigioni e dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino. L’autorizzazione è subordinata ad un accertato bisogno e a un preventivo rico noscimento di spesa da parte del Canton Grigioni.
[1] Modifica del 1 settembre 2016 - BU 2017, 125.