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Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano - 11/18 dicembre 2007

11 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (11)

Art. 1 Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano - 11/18 dicembre 2007 Art. 2 Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano - 11/18 dicembre 2007 Art. 3 Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano - 11/18 dicembre 2007 Art. 4 Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano - 11/18 dicembre 2007 Art. 5 Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano - 11/18 dicembre 2007 Art. 6 Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano - 11/18 dicembre 2007 Art. 7 Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano - 11/18 dicembre 2007 Art. 8 Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano - 11/18 dicembre 2007 Art. 9 Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano - 11/18 dicembre 2007 Art. 10 Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano - 11/18 dicembre 2007 Art. 11 Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano - 11/18 dicembre 2007

Testo normativo (11 Articoli)

1 La Convenzione disciplina la frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni Italiano.

2 Per quanto non è previsto dalla presente Convenzione fanno stato le norme dei corrispondenti accordi scolastici e formativi intercantonali.

Ammissione alle scuole medie superio ri

e alle scuole profes sionali di base

1 Gli allievi che hanno frequentato la terza classe della scuola secondaria presso una scuola pubblica del Grigioni Italiano sono ammessi alle scuole medie superiori del Cantone Ticino, alla Scuola media professionale, alle scuole d’arti e mestieri quadriennali, alle scuole medie di commercio triennali, alla scuola d’arte applicata e alla Scuola specializzata, senza esame a condizione che

a) abbiano frequentato regolarmente un curricolo scolastico di nove anni ;

b) abbiano ottenuto nell’attestato scolastico finale la menzione «Può iscriversi alle scuole medie superiori, alle scuole d’arti e mestieri quadriennali, alle scuole medie di commercio triennali, alla scuola d’arte applicata e alla Scuola specializzata» oppure la menzione «Può iscriversi alle Scuole medie professionali e alla Scuola specializzata».

2 Tali menzioni significano che il collegio degli insegnanti delle scuole secondarie del Grigioni Italiano ritiene un allievo idoneo alla frequenza delle scuole ticinesi indicate in base alle prestazioni, ai metodi di lavoro e alla sua personalità. Le norme di dettaglio sono definite con le singole scuole ticinesi.

3 Gli allievi che non ottengono dette menzioni hanno la possibilità di accedere alle citate scuole ticinesi previo superamento di un esame di ammissione.

4 Gli allievi del Grigioni Italiano, in possesso dei requisiti di studio, sono pure ammessi senza restrizioni alle scuole professionali specializzate superiori del Cantone Ticino.

1 Possono frequentare la scuola media di Castione gli allievi di Monticello (frazione di S. Vittore) che hanno frequentato la scuola elementare di Lumino, così autorizzati dal Municipio di S. Vittore. Il contributo di fr. 7500.– per allievo è a carico del Comune ed è versato direttamente secondo le modalità previste dagli art . 6 e 7. [1]

2 Possono frequentare le scuole speciali del Canton Ticino gli allievi del Grigioni Italiano, così autorizzati dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e della protezione dell’ ambiente del Cantone dei Grigioni e dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino. L’autorizzazione è subordinata ad un accertato bisogno e a un preventivo rico noscimento di spesa da parte del Canton Grigioni.

[1] Modifica del 1 settembre 2016 - BU 2017, 125.

1 Per agevolare l’avvicinamento dei programmi svolti nelle scuole secondarie del Grigioni Italiano ai programmi scolastici ticinesi vengono organizzati incontri regolari tra i dirigenti scolastici delle scuole medie superiori del Ticino e quelli delle scuole secondarie del Grigioni Italiano.

2 Gli insegnanti e dirigenti scolastici delle scuole del Grigioni Italiano hanno inoltre la possibilità di fruire dei servizi di documentazione e di frequentare corsi di aggiornamento organizzati dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino, secondo modalità da convenire tra i due Dipartimenti.

3 I due Dipartimenti collaborano nell’attuazione dell’Accordo intercantonale HarmoS nella Svizzera italiana, in particolare nell’ambito dei piani di studio, dei mezzi d’insegnamento e degli standard di valutazione.

[2] 1 Per ogni allievo residente in un comune del Grigioni Italiano il Cantone dei Grigioni versa al Cantone Ticino un contributo di

a) fr. 15’000.–, per la frequenza della Scuola specializzata;

b) fr. 15’000.–, per la frequenza del liceo e dell a Scuola cantonale di commercio;

c) fr. 44’000.--, per la frequenza della scuola speciale, escluse le spese di trasporto. [3]

2 Per la frequenza di scuole professionali di base definite dall’Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base vale il relativo importo.

3 Per la frequenza di scuole specializzate superiori definite dall’Accordo intercantonale sulle scuole professionali superiori vale il relativo importo.

[2] Modifica del 16 gennaio 2009 - BU 2009, 205.

[3] Modifica del 1 settembre 2016 - BU 2017, 125.

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