Art. 7 HarmoS Accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria (HarmoS)
Art. 7 HarmoS
1 Allo scopo d’armonizzare gli obiettivi dell’insegnamento a livello nazionale, si fissano degli standard nazionali di formazione.
2 Questi standard di formazione possono essere di due tipi, ossia
a. standard di prestazione basati, per ogni settore disciplinare, su un quadro di riferimento comprensivo dei livelli di competenza;
b. standard che determinano dei contenuti di formazione o delle condizioni per la loro attuazione nell’insegnamento.
3 Gli standard nazionali di formazione sono sviluppati e validati scientificamente sotto la responsabilità della CDPE. Sono oggetto di una consultazione ai sensi dell’art. 3 del Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 1970 [2] .
4 Sono approvati dall’Assemblea plenaria della CDPE con una maggioranza di due terzi dei suoi membri, dei quali almeno tre Cantoni a maggioranza linguistica non tedesca. La revisione è svolta dai Cantoni concordatari secondo una procedura analoga.
[2] Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 1.1.