404.150
CH-TI
Art. 9 Regolamento dell’assicurazione scolastica Regolamento dell’assicurazione scolastica
Art. 9 Regolamento dell’assicurazione scolastica
1 L’infortunio deve essere certificato da un medico.
2 Il Dipartimento può in ogni momento avvalersi della collaborazione di un medico di fiducia per accertamenti e controllo sull’infortunio, le sue cause, le cure prescritte e le conseguenze transitorie o permanenti. [12]
[12] Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.