404.150
CH-TI
Art. 8 Regolamento dell’assicurazione scolastica Regolamento dell’assicurazione scolastica
Art. 8 Regolamento dell’assicurazione scolastica
[11] Ogni infortunio deve essere notificato al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Sezione amministrativa (in seguito Dipartimento), entro 30 giorni da quello in cui è accaduto per il tramite della direzione di istituto.
[11] Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.