404.150
CH-TI
Art. 7 Regolamento dell’assicurazione scolastica Regolamento dell’assicurazione scolastica
Art. 7 Regolamento dell’assicurazione scolastica
Se malattie preesistenti all’infortunio, o manifestatesi dopo di esso ma indipendentemente dallo stesso, oppure se altre circostanze estranee abbiano aggravato le conseguenze dell’infortunio, l’indennità è proporzionata alla parte di esse che risale all’infortunio, secondo il giudizio del medico.