Art. 6 Regolamento dell’assicurazione scolastica Regolamento dell’assicurazione scolastica
Art. 6 Regolamento dell’assicurazione scolastica
1 Il grado percentuale della menomazione dell’integrità fisica viene applicato nel modo seguente: [6]
perdita delle due braccia o delle due mani, delle due gambe o dei due piedi, perdita simultanea di un braccio o di una mano e di una gamba o di un piede, paralisi completa, alienazione mentale inguaribile e che esclude ogni attività lucrativa, cecità totale
100%
perdita della facoltà visiva di un occhio
30%
perdita dell’udito di ambedue le orecchie
60%
perdita dell’udito di un orecchio
15%
perdita del braccio all’altezza o al disopra del gomito
70%
perdita di un braccio al disotto del gomito o di una mano
60%
perdita di un pollice
22%
perdita di un indice
14%
perdita di un altro dito della mano
8%
perdita di una gamba all’altezza o al disopra del ginocchio
60%
perdita di una gamba al disotto del ginocchio
50%
perdita di un piede
40%
2 L’incapacità funzionale assoluta di un arto o di un organo equivale alla sua perdita.
3 In caso di perdita parziale o d’incapacità funzionale parziale, il grado di menomazione dell’integrità fisica e la relativa indennità sono ridotti proporzionalmente. [7]
4 In caso di pregiudizio alla salute non elencato qui sopra, il grado di menomazione dell’integrità fisica si determina secondo le constatazioni mediche alla stregua delle percentuali precedenti. [8]
5 Se in seguito all’infortunio sono state colpite più parti del corpo o organi, le percentuali vengono addiziona te. Il grado di menomazione dell’integrità fisica non può comunque eccedere il 100%. [9]
6 La determinazione del grado di menomazione dell’integrità fisica ha luogo quando lo stato dell’assicurato è riconosciuto presumibilmente definitivo, al più tardi però entro 5 anni dall’infortunio. [10]
7 L’indennità viene pagata senza interessi entro 6 mesi dal giorno in cui è stato fissato definitivamente il relativo importo.
[6] Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.
[7] Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.
[8] Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.
[9] Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.
[10] Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.