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Art. 6 Regolamento dell’assicurazione scolastica Regolamento dell’assicurazione scolastica

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Art. 6 Regolamento dell’assicurazione scolastica

1 Il grado percentuale della menomazione dell’integrità fisica viene applicato nel modo seguente: [6]

perdita delle due braccia o delle due mani, delle due gambe o dei due piedi, perdita simultanea di un braccio o di una mano e di una gamba o di un piede, paralisi completa, alienazione mentale inguaribile e che esclude ogni attività lucrativa, cecità totale

100%

perdita della facoltà visiva di un occhio

30%

perdita dell’udito di ambedue le orecchie

60%

perdita dell’udito di un orecchio

15%

perdita del braccio all’altezza o al disopra del gomito

70%

perdita di un braccio al disotto del gomito o di una mano

60%

perdita di un pollice

22%

perdita di un indice

14%

perdita di un altro dito della mano

8%

perdita di una gamba all’altezza o al disopra del ginocchio

60%

perdita di una gamba al disotto del ginocchio

50%

perdita di un piede

40%

2 L’incapacità funzionale assoluta di un arto o di un organo equivale alla sua perdita.

3 In caso di perdita parziale o d’incapacità funzionale parziale, il grado di menomazione dell’integrità fisica e la relativa indennità sono ridotti proporzionalmente. [7]

4 In caso di pregiudizio alla salute non elencato qui sopra, il grado di menomazione dell’integrità fisica si determina secondo le constatazioni mediche alla stregua delle percentuali precedenti. [8]

5 Se in seguito all’infortunio sono state colpite più parti del corpo o organi, le percentuali vengono addiziona te. Il grado di menomazione dell’integrità fisica non può comunque eccedere il 100%. [9]

6 La determinazione del grado di menomazione dell’integrità fisica ha luogo quando lo stato dell’assicurato è riconosciuto presumibilmente definitivo, al più tardi però entro 5 anni dall’infortunio. [10]

7 L’indennità viene pagata senza interessi entro 6 mesi dal giorno in cui è stato fissato definitivamente il relativo importo.

[6] Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.

[7] Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.

[8] Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.

[9] Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.

[10] Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.

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