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Art. 4 Regolamento dell’assicurazione scolastica Regolamento dell’assicurazione scolastica

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Art. 4 Regolamento dell’assicurazione scolastica

1 Sono esclusi dalla copertura gli infortuni derivanti da

a) terremoti, inondazioni, scoscendimenti e altri cataclismi;

b) fatti di guerra, torbidi;

c) uso di motoveicoli con una cilindrata superiore a 50 cm 3 , sia come conducente che come passeggero e uso di automobili come conducente;

d) partecipazione a risse, giochi o altre azioni che rivestono pericolo, salvo che l’allievo frequenti le scuole dell’infanzia, elementari o speciali;

e) esecuzione o partecipazione intenzionali a crimini e delitti;

f) uso di qualsiasi mezzo di trasporto aereo, del paracadute e simili, sia come conducente che come passeggero, ad eccezione dei voli civili autorizzati dalle direzioni di istituto; [4]

g) grave negligenza da parte dell’assicurato, salvo che l’allievo frequenti le scuole dell’infanzia, elementari o speciali;

h) stato di ubriachezza dell’assicurato.

2 Sono pure esclusi dalla copertura il suicidio, l’automutilazione o il tentativo a tali atti, i danni alla salute in seguito a interventi, provvedimenti di cura e visite mediche che non sono cagionati da un infortunio assicurato, nonché gli effetti di radiazioni ionizzanti ad eccezione dei danni alla salute consecutivi a radiazioni dovute a trattamenti medici in seguito a un infortunio assicurato.

[4] Lett. modificata dal R 26.10.2016; in vigore dal 28.10.2016 - BU 2016, 432.

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