Art. 3 Regolamento dell’assicurazione scolastica Regolamento dell’assicurazione scolastica
Art. 3 Regolamento dell’assicurazione scolastica
L’assicurazione risponde per gli infortuni che l’assicurato subisce
a) durante le ore d’insegnamento impartite entro e fuori dell’area della scuola;
b) durante i momenti di non insegnamento pianificati e occasionali considerato il piano delle lezioni della classe, purché svolti all’interno dell’area della scuola. Gli allievi al cui vitto provvede la scuola sono assicurati anche durante il trasferimento per raggiungere il ristorante scolastico e durante l’intervallo di mezzogiorno entro l’area della scuola o negli spazi assegnati loro dalla scuola; [3]
c) in caso di uscite o commissioni per ordine del docente o dell’operatore scolastico specializzato durante le ore d’insegnamento e gli intervalli;
d) come pattugliatore della circolazione per ordine della scuola immediatamente prima e dopo le ore d’insegnamento;
e) durante le gite scolastiche ed escursioni effettuate sotto la guida del docente;
f) durante lo stage di orientamento professionale e gli incontri informativi se essi sono previsti nel programma di studio e non hanno luogo durante le vacanze scolastiche;
g) durante la partecipazione a corsi d’istruzione sportiva ed esami di capacità organizzati dalla scuola nell’ambito di «Gioventù e Sport»;
h) durante la partecipazione a cortei e rappresentazioni nell’ambito delle manifestazioni a cui la scuola prende ufficialmente parte;
i) durante le attività e i corsi diretti e organizzati dalla scuola;
j) durante gli spostamenti, sul tragitto ordinario, per raggiungere il luogo dello svolgimento delle attività e manifestazioni di cui alla lettera precedente;
k) durante il tempo strettamente necessario per andare da casa a scuola e viceversa, seguendo il percorso ordinario.
[3] Lett. modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.