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CH-TI
Art. 2 Regolamento dell’assicurazione scolastica Regolamento dell’assicurazione scolastica
Art. 2 Regolamento dell’assicurazione scolastica
1 Per infortunio ai sensi dell’assicurazione s’intende qualsiasi danno, improvviso e involontario apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario, che comprometta la salute fisica o psichica.
2 Si considerano infortuni anche
a) il decesso o i danni alla salute prodotti dall’aspirazione involontaria di gas o vapori e dall’inghiottimento inavvertito di sostanze velenose o corrosive;
b) gli stiramenti e gli strappi muscolari causati da uno sforzo repentino proprio;
c) i congelamenti, l’insolazione, i colpi di calore, come pure i danni alla salute dovuti a raggi ultravioletti, salvo la scottatura prodotta dai raggi solari;
d) l’annegamento.