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Art. 10 Regolamento dell’assicurazione scolastica Regolamento dell’assicurazione scolastica

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Art. 10 Regolamento dell’assicurazione scolastica

1 L’assicurazione copre l’assicurato contro le pretese di risarcimento danni formulate contro di lui in virtù della legislazione svizzera in materia di responsabilità civile, per

a) lesioni corporali che comportano qualsiasi danno alla salute di persone o il loro decesso;

b) danni materiali, cioè distruzione, danneggiamento o perdita di cose.

2 L’assicurazione protegge l’assicurato tanto contro le pretese fondate quanto contro quelle infondate o esagerate.

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