Art. 1 Regolamento dell’assicurazione scolastica Regolamento dell’assicurazione scolastica
Art. 1 Regolamento dell’assicurazione scolastica
1 Sono assicurati obbligatoriamente dall’assicurazione scolastica (di seguito assicurazione) gli allievi regolari, uditori e ospiti che frequentano
a) le scuole comunali, medie, speciali, medie superiori e professionali pubbliche;
b) le scuole dell’obbligo e speciali private.
2 Beneficiano pure delle prestazioni di cui al cpv. 1 gli allievi seguiti dal servizio dell’educazione precoce speciale.
3 Per la responsabilità civile sono pure obbligatoriamente assicurati i direttori, i vicedirettori, i docenti e gli operatori scolastici specializzati delle scuole comunali pubbliche, delle scuole dell’obbligo e speciali private e le persone in formazione nelle scuole professionali pubbliche.
4 L’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni (di seguito ufficio), su domanda della direzione di istituto, può ammettere al beneficio dell’assicurazione gli allievi e i docenti delle scuole private non contemplati dai cpv. precedenti nei seguenti limiti
a) per gli allievi, limitatamente alla copertura assicurativa per la responsabilità civile; [1]
b) per i docenti, limitatamente alla copertura assicurativa per la responsabilità civile.
5 La domanda di cui al cpv. 4 va inoltrata all’ufficio prima dell’inizio dell’anno scolastico ed è sottoposta per preavviso dalla competente sezione dell’insegnamento del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. [2]
6 L’assicurazione entra in vigore per ogni allievo a partire dal giorno in cui comincia a frequentare la scuola e cessa al termine della scuola o quando egli è prosciolto dall’obbligo di frequenza; per i direttori, i vicedirettori, i docenti e gli operatori scolastici specializzati fa stato il periodo in cui essi sono in attività.
[1] Lett. modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.
[2] Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.