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Art. 1 Regolamento dell’assicurazione scolastica Regolamento dell’assicurazione scolastica

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Art. 1 Regolamento dell’assicurazione scolastica

1 Sono assicurati obbligatoriamente dall’assicurazione scolastica (di seguito assicurazione) gli allievi regolari, uditori e ospiti che frequentano

a) le scuole comunali, medie, speciali, medie superiori e professionali pubbliche;

b) le scuole dell’obbligo e speciali private.

2 Beneficiano pure delle prestazioni di cui al cpv. 1 gli allievi seguiti dal servizio dell’educazione precoce speciale.

3 Per la responsabilità civile sono pure obbligatoriamente assicurati i direttori, i vicedirettori, i docenti e gli operatori scolastici specializzati delle scuole comunali pubbliche, delle scuole dell’obbligo e speciali private e le persone in formazione nelle scuole professionali pubbliche.

4 L’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni (di seguito ufficio), su domanda della direzione di istituto, può ammettere al beneficio dell’assicurazione gli allievi e i docenti delle scuole private non contemplati dai cpv. precedenti nei seguenti limiti

a) per gli allievi, limitatamente alla copertura assicurativa per la responsabilità civile; [1]

b) per i docenti, limitatamente alla copertura assicurativa per la responsabilità civile.

5 La domanda di cui al cpv. 4 va inoltrata all’ufficio prima dell’inizio dell’anno scolastico ed è sottoposta per preavviso dalla competente sezione dell’insegnamento del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. [2]

6 L’assicurazione entra in vigore per ogni allievo a partire dal giorno in cui comincia a frequentare la scuola e cessa al termine della scuola o quando egli è prosciolto dall’obbligo di frequenza; per i direttori, i vicedirettori, i docenti e gli operatori scolastici specializzati fa stato il periodo in cui essi sono in attività.

[1] Lett. modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.

[2] Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

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