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Art. 25 Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato

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Art. 25 Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato

1 Il locatario è responsabile nei confronti dello Stato per eventuali danni agli stabili e agli impianti causati volontariamente o per negligenza e/o per i danneggiamenti da lui causati che non rientrano nella normale usura.

2 Il locatario è responsabile per l’uso inappropriato delle attrezzature fisse e mobili. [24]

3 Il locatario e i suoi membri devono assumersi privatamente i rischi derivanti da infortuni, incidenti e/o da eventuali danni da loro causati. A tale scopo il locatario deve stipulare un’assicurazione Responsabilità Civile.

4 Il locatore non si assume alcuna responsabilità per infortuni, incidenti e danni derivanti dall’utilizzazione degli impianti.

[24] Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

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