Art. 2 Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato
Art. 2 Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato
[4] 1 La scuola ha la priorità d’uso su tutti gli spazi e gli impianti.
2 Per l’uso degli impianti vanno considerate in ordine di priorità le esigenze dell’educazione fisica scolastica, dell’Ufficio dello sport, delle attività giovanili nell’ambito dei programmi Gioventù e Sport e delle attività sportive delle federazioni. Per le attività delle federazioni la priorità è riconosciuta unicamente qualora gli impianti siano utilizzati in stretta relazione con la disciplina esercitata. [5]
3 Gli spazi e gli impianti sono messi a disposizione di associazioni, società o altre organizzazioni, a pagamento e all’infuori dell’orario scolastico. I servizi dello Stato, nell’ambito della loro attività istituzionale, sono esentati dal pagamento della tassa d’uso.
4 In casi motivati gli spazi e gli impianti possono essere messi a disposizione di singoli utilizzatori per allenamenti sportivi o artistici e in casi eccezionali possono anche essere usati per scopi commerciali. [6]
[4] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.
[5] Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 472.
[6] Cpv. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 31.3.2023 - BU 2023, 126.