Legislator Giurisprudenza & Legislazione
403.150 CH-TI

Art. 19 Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato

Apri la fonte ufficiale Atto completo (32 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 19 Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato

[18] 1 Gli attrezzi delle palestre non possono essere portati all’esterno.

2 Le palestre sono accessibili unicamente calzando scarpette con suola bianca destinate esclusivamente per l’interno. Le scarpette utilizzate per gli impianti all’aperto devono essere tolte prima di accedere all’interno.

3 Negli impianti esterni l’uso di scarpe con tacchetti fissi o intercambiabili è in generale vietato.

4 Ogni locatario deve provvedere al necessario materiale sanitario in relazione alle sue specifiche esigenze e normative.

[18] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

← Art. 18 Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato Art. 20 Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →