403.150
CH-TI
Art. 19 Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato
Art. 19 Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato
[18] 1 Gli attrezzi delle palestre non possono essere portati all’esterno.
2 Le palestre sono accessibili unicamente calzando scarpette con suola bianca destinate esclusivamente per l’interno. Le scarpette utilizzate per gli impianti all’aperto devono essere tolte prima di accedere all’interno.
3 Negli impianti esterni l’uso di scarpe con tacchetti fissi o intercambiabili è in generale vietato.
4 Ogni locatario deve provvedere al necessario materiale sanitario in relazione alle sue specifiche esigenze e normative.
[18] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.