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Art. 17 Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato

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Art. 17 Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato

1 Tutte le infrastrutture devono essere trattate con la massima cura e attenzione.

2 Agli spazi e impianti locati non possono in nessun caso essere apportate delle modifiche. Le attrezzature devono essere utilizzate unicamente allo scopo per cui sono state concepite. Le riparazioni possono essere ordinate esclusivamente dal locatore. [16]

[16] Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

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