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Art. 12 Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato

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Art. 12 Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato

1 L’orario d’uso è indicato nella convenzione; gli impianti attribuiti possono essere utilizzati esclusivamente negli orari stabiliti.

2 In casi eccezionali il locatore può, su richiesta scritta, autorizzare l’uso degli impianti anche fuori dagli orari stabiliti dall’art. 11.

3 L’uso degli impianti può essere concesso, salvo casi particolari, al massimo per 1 ora e 30 minuti (unità didattica) al giorno per ogni sua singola sezione. [11]

Vacanze scolastic he

[11] Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

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