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Art. 1 Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato

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Art. 1 Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato

[1] Il presente regolamento disciplina l’uso degli spazi scolastici esterni e interni, nonché la messa a disposizione a pagamento degli spazi scolastici (di seguito spazi) e degli impianti sportivi dello Stato (di seguito impianti) quali palestre, piscine e infrastrutture sportive all’aperto. Locatore è la Repubblica e Cantone Ticino per il tramite dell’Istituto scolastico o del Servizio competente (di seguito locatore).

[1] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169; precedente modifica: BU 2012, 310.

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