Legislator Giurisprudenza & Legislazione
402.185 CH-TI

Art. 4 Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole

Apri la fonte ufficiale Atto completo (4 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 4 Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole

La presente Direttiva abroga quella del 20 aprile 2000. Essa è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° settembre 2007.

Pubblicata nel BU 2007 , 484.

← Art. 3 Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →