402.185
CH-TI
Art. 4 Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole
Art. 4 Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole
La presente Direttiva abroga quella del 20 aprile 2000. Essa è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° settembre 2007.
Pubblicata nel BU 2007 , 484.