402.185
CH-TI
Art. 2 Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole
Art. 2 Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole
In caso di dubbio nell’interpretazione del certificato o di incertezza in singole situazioni, il medico scolastico assicura la necessaria consulenza al direttore o al docente responsabile della sede scolastica.