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Art. 2 Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole

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Art. 2 Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole

In caso di dubbio nell’interpretazione del certificato o di incertezza in singole situazioni, il medico scolastico assicura la necessaria consulenza al direttore o al docente responsabile della sede scolastica.

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