Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole
Testo normativo (4 Articoli)
I certificati medici iscritti nella tabella sottostante devono essere presentati all’autorità scolastica al verificarsi dei casi elencati.
Ordine di scuola
Caso
Medico
● Scuola dell’infanzia, elementare, media, speciale, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali.
In caso di dubbio nell’interpretazione del certificato o di incertezza in singole situazioni, il medico scolastico assicura la necessaria consulenza al direttore o al docente responsabile della sede scolastica.
Certificati diversi da quelli elencati non sono necessari.
La presente Direttiva abroga quella del 20 aprile 2000. Essa è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° settembre 2007.
Pubblicata nel BU 2007 , 484.