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402.185 CH-TI

Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole

4 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Testo normativo (4 Articoli)

I certificati medici iscritti nella tabella sottostante devono essere presentati all’autorità scolastica al verificarsi dei casi elencati.

Ordine di scuola

Caso

Medico

● Scuola dell’infanzia, elementare, media, speciale, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali.

In caso di dubbio nell’interpretazione del certificato o di incertezza in singole situazioni, il medico scolastico assicura la necessaria consulenza al direttore o al docente responsabile della sede scolastica.

La presente Direttiva abroga quella del 20 aprile 2000. Essa è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° settembre 2007.

Pubblicata nel BU 2007 , 484.

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