Legislator Giurisprudenza & Legislazione
402.175 CH-TI

Art. 2 Direttiva concernente l'esclusione dall'ambito scolare, prescolare e dalle colonie in caso di malattie trasmissibili Direttiva concernente l'esclusione dall'ambito scolare, prescolare e dalle colonie in caso di malattie trasmissibili

Apri la fonte ufficiale Atto completo (8 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2 Direttiva concernente l'esclusione dall'ambito scolare, prescolare e dalle colonie in caso di malattie trasmissibili

L’esclusione è disciplinata secondo l’allegato, fermo restando che la persona sottoposta a esclusione è esclusa anche dalla frequenza di ogni ambito extrascolastico (per esempio attività sportive, ricreative, musicali, ecc.).

← Art. 1 Direttiva concernente l'esclusione dall'ambito scolare, prescolare e dalle colonie in caso di malattie trasmissibili Direttiva concernente l'esclusione dall'ambito scolare, prescolare e dalle colonie in caso di malattie trasmissibili Art. 3 Direttiva concernente l'esclusione dall'ambito scolare, prescolare e dalle colonie in caso di malattie trasmissibili →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →