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402.175 CH-TI

Direttiva concernente l'esclusione dall'ambito scolare, prescolare e dalle colonie in caso di malattie trasmissibili

8 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (8)

Testo normativo (8 Articoli)

1 La presente direttiva indica le malattie che impongono l’esclusione dalla scuola pubblica e privata parificata e non parificata di ogni ordine e grado, dalle strutture di accoglienza collettiva diurna (asilo nido, famiglia diurna, centri extrascolastici, colonie diurne, ecc.) e dalle colonie residenziali per motivi di salute pubblica.

2 Gli ambiti di cui al cpv. 1 sono categorizzati come segue

– scolare: tutte le scuole dalla scuola dell’infanzia alle scuole di grado terziario, tutto l’ambito extrascolastico incluse le colonie diurne e le famiglie diurne che accolgono persone dopo l’inizio della scuola dell’infanzia;

– prescolare: gli asili nido e le famiglie diurne che accolgono persone prima dell’inizio della scuola dell’infanzia;

– colonie: le colonie residenziali e la scuola fuori sede.

3 In presenza di problemi acuti di salute il mantenimento o il rientro al domicilio è in ogni caso opportuno, a tutela della salute della persona ammalata e nell’ottica del buon funzionamento dell’istituto scolastico, della struttura e della colonia. In particolare sono considerati problemi acuti di salute: febbre, diarrea, vomito, esantemi, pianto inconsolabile. Il rientro in comunità è possibile solo quando lo stato di salute lo consente.

L’esclusione è disciplinata secondo l’allegato, fermo restando che la persona sottoposta a esclusione è esclusa anche dalla frequenza di ogni ambito extrascolastico (per esempio attività sportive, ricreative, musicali, ecc.).

1 Le malattie non elencate non sono causa di esclusione (per es. angina da streptococchi, mani-piedi-bocca, parotite, rosolia, varicella, ecc.): in questi casi lo stato di salute è il solo responsabile di un’assenza.

2 Alcune malattie per le quali non è prevista l’esclusione richiedono l’informazione alle persone entrate in contatto con il caso indice e particolarmente a rischio di complicazione che sono invitate a contattare il proprio medico

– infezione da citomegalovirus: donne in gravidanza;

– infezioni da parvovirus B19: donne in gravidanza;

– rosolia: donne in gravidanza;

– varicella: donne in gravidanza, persone immunosoppresse.

L’esclusione per malattie trasmissibili gravi ma rare avviene secondo disposizioni specifiche del Medico cantonale. Sono considerate malattie trasmissibili gravi ma rare: antrace, colera, difterite, febbri emorragiche, peste, poliomielite, influenza A (HxNy) nuovo sub-tipo e ogni altra malattia infettiva emergente ritenuta pericolosa.

1 Il direttore della sede scolastica può chiedere l'intervento del medico scolastico designato per il suo istituto in caso di dubbio o di incertezza in singole situazioni legate alle malattie trasmissibili.

2 La decisione ultima compete al medico scolastico.

3 Contro le decisioni del medico scolastico è data facoltà di ricorso al Medico cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Le direttive e le raccomandazioni emanate dall’Ufficio federale della sanità pubblica per il contenimento delle malattie trasmissibili sono applicabili anche in Ticino secondo decisione del Medico cantonale.

La presente direttiva, unitamente all’allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° dicembre 2022.

Pubblicata nel BU 2022 , 276 .

Allegato

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