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Art. 4 Regolamento per il servizio dentario scolastico Regolamento per il servizio dentario scolastico

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Art. 4 Regolamento per il servizio dentario scolastico

1 L’iscrizione al SDS avviene all’inizio di ogni anno scolastico mediante dichiarazione dei genitori o tutori registrata nel libretto di controllo.

2 Gli allievi che trascurano gravemente ed abitualmente le misure profilattiche (specialmente la pulizia dei denti e la limitazione del consumo di dolciumi) possono venir esclusi dal SDS, previo avviso scritto alle famiglie.

3 Gli allievi che non vengono iscritti al SDS possono essere ammessi negli anni successivi alla condizione che si facciano prima risanare la dentatura a proprie spese. [6]

4 Le decisioni di cui al cpv. 2 e 3 spettano - sentito il medico dentista scolastico - all’Ufficio di sanità. [7]

5 Contro la decisione dell’Ufficio di sanità può essere interposto reclamo ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del 25 giugno 1928. [8]

[6] Cpv. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514; precedente modifica: BU 1994, 459.

[7] Cpv. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514; precedente modifica: BU 1994, 459.

[8] Cpv. introdotto dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514.

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