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Art. 2 Regolamento per il servizio dentario scolastico Regolamento per il servizio dentario scolastico

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Art. 2 Regolamento per il servizio dentario scolastico

[3] 1 Il SDS si rivolge ad ogni allievo delle scuole obbligatorie pubbliche e private, domiciliato o residente nel Cantone.

2 Esso fornisce, fino a un importo massimo di fr. 700.-- per allievo e anno, prestazioni di prevenzione quali la profilassi collettiva, la profilassi individuale, la diagnosi come pure le prestazioni di cura.

Accesso alle prestazioni [4]

[3] Art. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514.

[4] Nota marginale modificata dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514.

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