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Art. 9 Regolamento sulla medicina scolastica Regolamento sulla medicina scolastica

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Art. 9 Regolamento sulla medicina scolastica

1 I medici scolastici formano un Collegio.

2 Il Collegio si riunisce almeno due volte all’anno in Assemblea, il Medico cantonale e il capo Servizio vi partecipano di diritto.

3 Il Collegio

a) elegge un Presidente e due Vicepresidenti in occasione della prima Assemblea dopo la designazione;

b) discute e approva gli orientamenti strategici e il rapporto di attività per la medicina scolastica;

c) può organizzarsi in gruppi d’interesse per approfondire temi, proporre attività e progetti legati al presente regolamento e agli orientamenti strategici;

d) si esprime sulle proposte di modifica del presente regolamento.

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