402.150
CH-TI
Art. 9 Regolamento sulla medicina scolastica Regolamento sulla medicina scolastica
Art. 9 Regolamento sulla medicina scolastica
1 I medici scolastici formano un Collegio.
2 Il Collegio si riunisce almeno due volte all’anno in Assemblea, il Medico cantonale e il capo Servizio vi partecipano di diritto.
3 Il Collegio
a) elegge un Presidente e due Vicepresidenti in occasione della prima Assemblea dopo la designazione;
b) discute e approva gli orientamenti strategici e il rapporto di attività per la medicina scolastica;
c) può organizzarsi in gruppi d’interesse per approfondire temi, proporre attività e progetti legati al presente regolamento e agli orientamenti strategici;
d) si esprime sulle proposte di modifica del presente regolamento.