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Art. 8 Regolamento sulla medicina scolastica Regolamento sulla medicina scolastica

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Art. 8 Regolamento sulla medicina scolastica

1 Il Dipartimento, sentito il Medico cantonale e le Divisioni della scuola e della formazione professionale, attribuisce le sedi scolastiche ai medici scolastici designati tenendo in considerazione un’equa distribuzione del numero degli allievi, favorendo laddove possibile la prossimità territoriale e la continuità nel tempo.

2 Il Dipartimento attribuisce a ogni sede scolastica un medico scolastico supplente che possa intervenire in assenza del medico scolastico titolare.

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