402.150
CH-TI
Art. 8 Regolamento sulla medicina scolastica Regolamento sulla medicina scolastica
Art. 8 Regolamento sulla medicina scolastica
1 Il Dipartimento, sentito il Medico cantonale e le Divisioni della scuola e della formazione professionale, attribuisce le sedi scolastiche ai medici scolastici designati tenendo in considerazione un’equa distribuzione del numero degli allievi, favorendo laddove possibile la prossimità territoriale e la continuità nel tempo.
2 Il Dipartimento attribuisce a ogni sede scolastica un medico scolastico supplente che possa intervenire in assenza del medico scolastico titolare.