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Art. 7 Regolamento sulla medicina scolastica Regolamento sulla medicina scolastica

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Art. 7 Regolamento sulla medicina scolastica

1 Possono essere designati medici scolastici i medici in possesso dell’autorizzazione al libero esercizio nel Cantone, con un titolo di specialista in pediatria o in medicina interna generale e con particolari interessi nel campo della medicina scolastica e della salute pubblica.

2 Costituiscono titoli preferenziali

a) la conoscenza del sistema sanitario e scolastico ticinesi;

b) esperienze e diplomi relativi all’età evolutiva, all’epidemiologia e alla salute pubblica.

3 A parità di requisiti e titoli preferenziali di cui sopra, sarà data priorità alla localizzazione geografica dello studio e/o al comprovato radicamento al territorio.

4 Il Dipartimento, previo pubblico concorso e sentito il Medico cantonale, designa venti medici scolastici entro l’anno successivo alle elezioni politiche cantonali. La designazione ha, di regola, una durata di quattro anni.

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