Art. 7 Regolamento sulla medicina scolastica Regolamento sulla medicina scolastica
Art. 7 Regolamento sulla medicina scolastica
1 Possono essere designati medici scolastici i medici in possesso dell’autorizzazione al libero esercizio nel Cantone, con un titolo di specialista in pediatria o in medicina interna generale e con particolari interessi nel campo della medicina scolastica e della salute pubblica.
2 Costituiscono titoli preferenziali
a) la conoscenza del sistema sanitario e scolastico ticinesi;
b) esperienze e diplomi relativi all’età evolutiva, all’epidemiologia e alla salute pubblica.
3 A parità di requisiti e titoli preferenziali di cui sopra, sarà data priorità alla localizzazione geografica dello studio e/o al comprovato radicamento al territorio.
4 Il Dipartimento, previo pubblico concorso e sentito il Medico cantonale, designa venti medici scolastici entro l’anno successivo alle elezioni politiche cantonali. La designazione ha, di regola, una durata di quattro anni.