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Art. 6 Regolamento sulla medicina scolastica Regolamento sulla medicina scolastica

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Art. 6 Regolamento sulla medicina scolastica

1 Il medico scolastico ordina in via provvisionale i provvedimenti sanitari urgenti che ritiene necessari per evitare pericoli gravi e imminenti per la salute della popolazione scolastica e lo comunica immediatamente al Medico cantonale.

2 Il Medico cantonale si pronuncerà sugli stessi nei termini previsti dalla legge.

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