402.150
CH-TI
Art. 6 Regolamento sulla medicina scolastica Regolamento sulla medicina scolastica
Art. 6 Regolamento sulla medicina scolastica
1 Il medico scolastico ordina in via provvisionale i provvedimenti sanitari urgenti che ritiene necessari per evitare pericoli gravi e imminenti per la salute della popolazione scolastica e lo comunica immediatamente al Medico cantonale.
2 Il Medico cantonale si pronuncerà sugli stessi nei termini previsti dalla legge.