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Art. 5 Regolamento sulla medicina scolastica Regolamento sulla medicina scolastica

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Art. 5 Regolamento sulla medicina scolastica

1 Il medico scolastico svolge attività di protezione, di prevenzione e promozione della salute nella popolazione scolastica, in un’ottica di salute pubblica.

2 Il medico scolastico è il medico di riferimento per le scuole a lui attribuite. È tenuto a garantire le attività previste nel mansionario e in particolare

a) consulenza all’autorità scolastica e ai servizi specialistici attivi nella scuola;

b) contenimento delle malattie trasmissibili;

c) prevenzione e promozione della salute;

d) formazione dei docenti in ambito sanitario.

3 Il medico scolastico segue regolarmente gli aggiornamenti specifici inerenti questi compiti promossi dal Comitato di cui all’art. 11.

4 Il Medico cantonale può stabilire le modalità di esecuzione delle attività e conferire altri compiti.

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