Art. 5 Regolamento sulla medicina scolastica Regolamento sulla medicina scolastica
Art. 5 Regolamento sulla medicina scolastica
1 Il medico scolastico svolge attività di protezione, di prevenzione e promozione della salute nella popolazione scolastica, in un’ottica di salute pubblica.
2 Il medico scolastico è il medico di riferimento per le scuole a lui attribuite. È tenuto a garantire le attività previste nel mansionario e in particolare
a) consulenza all’autorità scolastica e ai servizi specialistici attivi nella scuola;
b) contenimento delle malattie trasmissibili;
c) prevenzione e promozione della salute;
d) formazione dei docenti in ambito sanitario.
3 Il medico scolastico segue regolarmente gli aggiornamenti specifici inerenti questi compiti promossi dal Comitato di cui all’art. 11.
4 Il Medico cantonale può stabilire le modalità di esecuzione delle attività e conferire altri compiti.