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Art. 4 Regolamento sulla medicina scolastica Regolamento sulla medicina scolastica

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Art. 4 Regolamento sulla medicina scolastica

1 Il Servizio di medicina scolastica (di seguito Servizio) è un servizio interno all’Ufficio del medico cantonale.

2 Il Servizio si avvale di personale sanitario e amministrativo. È dotato di un capo Servizio che organizza, dirige e supervisiona le attività previste.

3 Al Servizio sono affidati i compiti di

a) coordinare, documentare, sostenere operativamente i medici scolastici nelle attività per loro previste;

b) programmare e implementare le attività indicate negli orientamenti strategici per la medicina scolastica;

c) condurre in modo autonomo interventi rivolti alla salute della popolazione scolastica;

d) pianificare e realizzare studi per valutare sul territorio aspetti epidemiologici rilevanti per la salute pubblica;

e) intervenire puntualmente nelle sedi scolastiche per attività legate alla sorveglianza epidemiologica e al contenimento delle malattie infettive;

f) gestire gli aspetti amministrativi e finanziari legati alla medicina scolastica.

4 Al Servizio è attribuito, inoltre, il compito di organizzare ed eseguire gli accertamenti della vista e dell’udito presso la popolazione scolastica, gestendo i dati necessari per l’esecuzione del compito. Le modalità sanitarie dell’accertamento sono concordate con il Medico cantonale e in accordo con i medici scolastici e i medici specialisti.

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