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Art. 3 Regolamento sulla medicina scolastica Regolamento sulla medicina scolastica

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Art. 3 Regolamento sulla medicina scolastica

1 La medicina scolastica è coordinata dal Medico cantonale.

2 La medicina scolastica è composta dai seguenti elementi che collaborano e interagiscono come specificato dal presente regolamento

a) il Servizio di medicina scolastica;

b) i medici scolastici.

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