402.150
CH-TI
Art. 3 Regolamento sulla medicina scolastica Regolamento sulla medicina scolastica
Art. 3 Regolamento sulla medicina scolastica
1 La medicina scolastica è coordinata dal Medico cantonale.
2 La medicina scolastica è composta dai seguenti elementi che collaborano e interagiscono come specificato dal presente regolamento
a) il Servizio di medicina scolastica;
b) i medici scolastici.