402.150
CH-TI
Art. 2 Regolamento sulla medicina scolastica Regolamento sulla medicina scolastica
Art. 2 Regolamento sulla medicina scolastica
1 Beneficiano dell’attività della medicina scolastica gli allievi delle scuole dell’obbligo pubbliche e private parificate o non parificate.
2 Possono beneficiare dell’attività della medicina scolastica anche gli allievi e il personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado su indicazione del Medico cantonale.
3 Parimenti, su indicazione del Medico cantonale e per motivi legati alla protezione della salute della collettività, possono eccezionalmente beneficiare dell’attività della medicina scolastica anche i minorenni che frequentano strutture di accoglienza collettiva e il personale di tali strutture.