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Art. 2 Regolamento sulla medicina scolastica Regolamento sulla medicina scolastica

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Art. 2 Regolamento sulla medicina scolastica

1 Beneficiano dell’attività della medicina scolastica gli allievi delle scuole dell’obbligo pubbliche e private parificate o non parificate.

2 Possono beneficiare dell’attività della medicina scolastica anche gli allievi e il personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado su indicazione del Medico cantonale.

3 Parimenti, su indicazione del Medico cantonale e per motivi legati alla protezione della salute della collettività, possono eccezionalmente beneficiare dell’attività della medicina scolastica anche i minorenni che frequentano strutture di accoglienza collettiva e il personale di tali strutture.

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