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Art. 2 Decreto esecutivo sul contributo cantonale per sezione di scuola comunale per l'anno 2026 Decreto esecutivo sul contributo cantonale per sezione di scuola comunale per l'anno 2026

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Art. 2 Decreto esecutivo sul contributo cantonale per sezione di scuola comunale per l'anno 2026

1 Per l’anno 2026 sono definiti i seguenti importi di riferimento per i contributi particolari

a) 2’670 franchi per ogni unità didattica settimanale impartita da un docente di appoggio a carico del comune. Per i docenti di appoggio facoltativi, per i quali è stato richiesto e concesso il contributo cantonale, gli importi sono ridotti secondo l’indice di forza finanziaria come segue: riduzione del 20% per i comuni in fascia media inferiore, del 30% per i comuni in fascia media superiore, del 50% per i comuni in fascia alta inferiore e del 60% per i comuni in fascia alta superiore;

b) 1'330 franchi per ogni settimana di supplenza alla scuola dell’infanzia senza refezione, unicamente per le assenze relative a congedi anzianità;

c) 1'535 franchi per ogni settimana di supplenza alla scuola dell’infanzia con refezione e alla scuola elementare, unicamente per le assenze relative a congedi anzianità;

d) la totalità dell’onere di supplenza effettiva del docente titolare chiamato ad assolvere temporaneamente compiti dipartimentali.

2 Il contributo di cui al capoverso 1 lettera a è calcolato in base alle unità didattiche settimanali dell’anno scolastico 2025/26 nella misura di 2/3 e dell’anno scolastico 2026/27 nella misura di 1/3.

3 Gli altri contributi di cui al capoverso 1 lettere b e c sono calcolati in base alle unità effettive (mesi di competenza relativi agli anni scolastici 2025/26 e 2026/27).

4 A partire dagli importi di riferimento di cui al capoverso 1, i contributi sono calcolati in base ai disposti dell’articolo 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 e sono ridotti come segue

a) di 188 franchi per ogni unità didattica quelli di cui al capoverso 1 lettera a;

b) di 93 franchi per ogni settimana quelli di cui al capoverso 1 lettera b;

c) di 107 franchi per ogni settimana quelli di cui al capoverso 1 lettera c.

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