401.150
CH-TI
Art. 6 Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici
Art. 6 Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici
[6] 1 Il credito è utilizzato in modo autonomo dall’istituto, secondo le competenze stabilite dagli art. 26 e 37 della legge della scuola del 1° febbraio 1990.
2 La direzione di istituto presenta a fine anno civile all’autorità che ha stanziato il credito il consuntivo sulle attività finanziate con il credito annuo.
3 Il consuntivo viene pure inserito nella relazione annuale sull’andamento dell’istituto redatta dalla direzione di istituto.
[6] Art. modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378.