Legislator Giurisprudenza & Legislazione
401.150 CH-TI

Art. 6 Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici

Apri la fonte ufficiale Atto completo (8 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 6 Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici

[6] 1 Il credito è utilizzato in modo autonomo dall’istituto, secondo le competenze stabilite dagli art. 26 e 37 della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

2 La direzione di istituto presenta a fine anno civile all’autorità che ha stanziato il credito il consuntivo sulle attività finanziate con il credito annuo.

3 Il consuntivo viene pure inserito nella relazione annuale sull’andamento dell’istituto redatta dalla direzione di istituto.

[6] Art. modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378.

← Art. 5 Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici Art. 7 Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →